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AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA"

2022-10-27 16:16

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AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA"

L'articolo descrive le condizioni per godere della cosiddetta "agevolazione prima casa", in che cosa consiste e quali le sanzioni previste nel caso in cui non s

A norma dell'art. 1, nota II-bis, Tar. Parte Prima, D.P.R. 131/1986[1], gli atti di trasferimento di immobili ad uso abitativo possono, a determinate condizioni, godere di una tassazione ridotta (2%) rispetto all'aliquota ordinaria (9%), fermo restando il pagamento della imposta minima di legge (attualmente € 1.000).


Condizioni


Le condizioni perché di tale agevolazione si possa godere sono le seguenti:


1) deve trattarsi di un immobile accatastato in categoria A, con eccezione degli A/1, A/8, A/9 e A/10;


2) l'immobile deve essere ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attivita' ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attivita' il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano; le medesime condizioni valgono per gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia;


3) l'acquirente non deve essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;


4) l'acquirente non deve essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni "prima casa".


Al ricorrere delle medesime condizioni, la agevolazione può essere richiesta anche per le pertinenze. Per tali si intendono, secondo l'Agenzia delle Entrate, soltanto una per ciascuna delle seguenti categorie catastali: C/2, C/6, C/7 (rispettivamente: cantine, box auto, tettoie).


Particolari condizioni riguardano soggetti come personale delle forze armate ad ordinamento civile o militare.


N.B. Laddove l'acquirente sia titolare di un immobile acquistato con le agevolazioni "prima casa" (quindi manca il requisito indicato sopra al n. 4), lo stesso può ugualmente chiedere le agevolazioni "prima casa" a condizione che entro un anno da questo nuovo acquisto trasferisca ad altri (vendita, donazione, etc...) l'immobile in questione, fermo restando che - senza tener conto dell'immobile da trasferire ad altri - devono sussistere gli altri requisiti indicati. In tale caso, peraltro, lo stesso può godere anche del c.d. credito di imposta per riacquisto della prima casa (v. infra).


Sanzioni


A norma del comma 4 della citata nota II-bis, si decade dalla agevolazione in questione nelle seguenti ipotesi:


a) in caso di dichiarazione mendace circa i requisiti;


b) in caso di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto. Peraltro in questo caso, l'acquirente può evitare la decadenza se, entro un anno dal trasferimento, acquisti un nuovo immobile che effettivamente adibisca a sua residenza;


c) qualora non rispetti l'impegno di trasferire la residenza entro 18 mesi nel comune (v. sopra n. 2) oppure l'impegno a trasferire l'immobile di cui al precedente N.B..


Le conseguenze, in caso di decadenza, sono il pagamento delle imposte nella misura ordinaria (quindi la liquidazione da parte dell'Agenzia delle Entrate della differenza tra quanto pagato e quanto si sarebbe dovuto pagare senza le agevolazioni); in più, una sovrattassa del 30% di tale importo; gli interessi legali su dette somme.




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