Hai bisogno di cambiare casa? Si tratta della tua "prima casa"? Devi sapere che anche il Legislatore sa che, a volte, occorre cambiare casa, per esigenze più disparate. Quando ciò avviene, si tiene conto di ciò e viene concessa una ulteriore beneficio al cittadino, in aggiunta all'agevolazione prima casa. Ai sensi dell'art. 7 L. 448/1998, tutti coloro che: - hanno acquistato a titolo oneroso (vendita, permuta, etc...) una "prima casa", pagando una imposta di registro o IVA sull'acquisto; - hanno ceduto, a qualunque titolo e senza decadere dalle agevolazioni, detto immobile; - entro un anno dalla cessione in questione hanno riacquistato una "prima casa" con altro atto oneroso (vendita, permuta, etc...) soggetto a imposta di registro o IVA; hanno diritto ad un credito di imposta. L'ammontare di tale credito è dato dalla minore somma tra le imposte (registro o IVA) pagate sul primo acquisto e quelle da pagare sul nuovo acquisto. Tale credito può essere utilizzato nei seguenti modi: - riduzione ed eventualmente azzeramento dell'imposta di registro (non anche IVA) del nuovo acquisto; - riduzione ed eventuale azzeramento delle imposte di registro oppure ipotecaria oppure catastale su successivi atti; - detrazione sulle imposte di successione e donazione su successivi atti o denunce di successione; - diminuzione delle imposte sui redditi (quindi, in dichiarazione dei redditi), ma soltanto nella prima dichiarazione dei redditi successiva all'acquisto che genera il credito; - compensazione ai sensi del D. Lgs. 241/1997. In ogni caso il credito non dà luogo a rimborsi. Parlane con il tuo Notaio prima di procedere all'atto!